Avviso: gli argomenti verranno trattati in modo sintetico, mentre per una maggior spiegazione e comprensione saremo sempre a vostra disposizione per tutte le tematiche che vanno dal  lavoro  allo stato sociale  ecc… Noi della FILLEA CGIL – di Forlì – e la stessa cdlt di Forlì vi invitiamo a passare dai nostri uffici che sono presenti in tutto il territorio forlivese

 

Indice:

Sicurezza

Come comportarsi in caso di infortunio

Le Ferie in edilizia

I permessi retribuiti

Assegni familiari

 

Lavoratori delle Industrie Legno

Preavviso di dimissioni o licenziamento

Periodo di prova

Malattia e infortunio

Trattamento economico

Congedo matrimoniale

 

Lavoratori delle Imprese Artigiane del Legno

Preavviso di dimissioni o licenziamento

Periodo di prova

Malattia e infortunio

Trattamento economico

Congedo matrimoniale

I contributi sociali sulla paga a carico del lavoratore

 

 

 

SICUREZZA - è importante sul problema della sicurezza rispettare tutte le norme previste per la salvaguardia e la tutela della sicurezza nei posti di lavoro, è assolutamente necessario utilizzare tutti i dispositivi individuali di protezione al fine di evitare e prevenire gli infortuni, se in caso questi suggerimenti e consigli dovesse succedere un infortunio ti devi tutelare così:

 

Importante: Come tutelarsi in caso di infortunio

Devi sempre accertarti che il Datore di lavoro denunci l'Infortunio all'INAIL e che la denuncia sia fatta correttamente, evidenziando il rapporto fra attività lavorativa e infortunio. Se questo fatto non è ben evidenziato, spesso l'INAIL respinge il caso affermando che si tratta di rischio generico e allora tutto diventa più complicato!!!!
Non accettare mai di andare sotto malattia quando hai subito un infortunio, anche se la retribuzione in molti casi è garantita e non si perde nulla economicamente , un eventuale danno permanente non viene riconosciuto e indennizzato…. Inoltre è proprio sbagliato moralmente e politicamente.
Rivolgiti sempre al patronato INCA - che è il patronato della CGIL , provvederà a chiedere all'INAIL la valutazione del danno subito e a fissare una eventuale visita con uno dei propri medici di fiducia per assistere il lavoratore in tutto il percorso, dalla collegiale medica fino all'azione giudiziale che dovesse rendersi necessaria.

SOLO COSI' IL LAVORATORE POTRA' ESSERE CERTO DI VEDER TUTELATI E GARANTITI I PROPRI DIRITTI . CI SONO INOLTRE LE MALATTIE PROFESSIONALI e LA RICHIESTA DI EVENTUALI DANNI BIOLOGICI . ANCHE PER QUESTI PROBLEMI TI CONSIGLIAMO DI RIVOLGERTI SUBITO E SEMPRE ALL'INCA CGIL -

 

Le Ferie in Edilizia

Ai Lavoratori EDILI indifferentemente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato – Industria - Artigianato o Cooperative, spettano 160 ore di Ferie, pari a 20 giorni che maturano nella misura di 13,33 ore al mese.

I periodi da usufruire come ferie , vanno concordati tra Azienda e Lavoratori, al Lavoratore dovrà comunque rimanere una settimana di ferie da usufruire in un periodo a sua scelta, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell’Azienda.

 

I Permessi Retribuiti

 

Per tutti i lavoratori che versano alla Cassa Edile di Forlì

Le ore di permessi retribuiti sono 88 accantonate alla Cassa Edile di Forlì
Se i permessi natalizi non sono utilizzati dal lavoratore, questi saranno pagati dalla Cassa Edile con la gratifica natalizia.

 

Per tutti i lavoratori che versano alla Cassa Edile CEDAIIER di Bologna

Le ore di permessi individuali, non sono accantonate in Cassa Edile , ma maturano in Azienda e sono pari a 88 ore, considerando il 4 Novembre (8 ore), viene direttamente pagato dalle imprese in busta paga .
Se i permessi retribuiti non vengono utilizzati dal lavoratore, questi saranno retribuiti dall’Azienda a fine anno.

 

Assegni familiari

La domanda di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare va presentata annualmente verso la fine di giugno – inizio luglio su apposito modulo ( che ti invitiamo a farlo compilare all’ inca – cgil ) da consegnare assieme al certificato di stato di famiglia  al proprio datore di lavoro

l’ammontare dell’assegno e’ commisurato in rapporto al numero dei componenti della famiglia e al reddito del nucleo familiare

 

Lavoratori delle Industrie Legno

 

Preavviso di dimissioni o licenziamento

OPERAI
La durata di preavviso è di 6 giorni
 

IMPIEGATI
Anni di servizio - cat- AeB cat-C-D
Fino a 5 anni - 1mese ½ - 1 mese
Oltre 5e fino a 10 - 2 mesi - 1 mese ½
Oltre i 10 anni - 2 mesi e ½ - 2 mesi
Per gli IMP. Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.In caso di passaggio da operaio ad impiegato verrà riconosciuta un’anzianità convenzionale pari al 50% del periodo prestato come operaio
 

 

Periodo di prova


OPERAI:

 

Categoria Durata
E 4 settimane
D 5 settimane
C e superiori 6 settimane

 

IMPIEGATI:

 

L 'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai 6 mesi per gli Imp. Di grup. A e a 3 mesi per gli altri gruppi. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti Impiegati:
A) amministrativi che, per un biennio abbiano lavorato con le stesse mansioni presso altre aziende con le stesse mansioni
B) Tecnici che, per un biennio abbiano con analoghe mansioni lavorato presso altre aziende con le stesse mansioni

 

 

Malattia o infortunio



L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro 4 ore dall'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Periodo di conservazione del posto - la durata complessiva del periodo di conservazione del posto di lavoro è di 12 mesi
Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si cumulano le malattie per assenza di malattia nell’arco di 18 mesi
In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto di lavoro spetta fino a guarigione clinica , in caso di malattia Professionale per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL per inabilità temporanea .
LA CONSERVAZIONE DEL POSTO PER MALATTIA NON SPETTA DURANTE IL PERIODO DI PROVA

 

 

 

 

Trattamento economico

A decorrere dall'1 agosto 2004 per i lavoratori che nel precedente anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 3 volte per eventi dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.

Anni di servizio         durata dell’assenza                        quota % di retribuzione

Operai                       dal  4° (* ) al 180°  giorno                     100%

                                   dal 181°   al  270°  giorno                        34%

Impiegati                    primi 6 mesi                                          100%

                                   90 giorni successivi                                 34%  

 (*) Dal – 1° - giorno per malattie superiori a 7 giorni –

In caso di  assenza per Infortunio sul lavoro o malattia professionale spetta l’aliquota del 100% fino a guarigione clinica .

 

 

Quota a carico del datore di lavoro

Per gli Impiegati il trattamento economico di malattia è completamente a carico del datore di lavoro.

Per gli Operai il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione netta sopra indicata

 


Congedo matrimoniale
 

Spetta ai lavoratori non in prova ed ha la durata di 15 giorni consecutivi .
Per gli Impiegati la relativa retribuzione è completamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai il datore di lavoro deve integrare l’assegno erogato dall’INPS , fino a concorrenza di 80 ore della normale retribuzione.

 



 

 

Lavoratori delle Imprese Artigiane del Legno

 

 

 

Preavviso di dimissioni o licenziamento

 

OPERAI -  LA DURATA DI PREAVVISO E’ DI 6 GIORNI

 

IMPIEGATI

Anni di servizio                       cat. A-B               cat. C-D

Fino a 5 anni                           1mese e ½             1 mese

Oltre i 5 anni e fino a 10         2 mesi                   1 mese e ½

Oltre i 10 anni                         2 mesi e ½             2 mesi               

Per gli Impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di passaggio di operaio a impiegato viene riconosciuta al lavoratore un’anzianità convenzionale pari al 50% del periodo di servizio prestato come operaio. 

 

 

Periodo di prova


OPERAI

 

Categoria Durata
E 4 settimane
D 5 settimane
C e superiori 6 settimane


IMPIEGATI
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai 6 mesi per gli impiegati del gruppo – A – e 3 mesi per quelli degli altri gruppi. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti Impiegati :
gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato per 2 anni servizio presso altre aziende
per i tecnici che, con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno 2 anni presso altre aziende che esercitassero la stessa attività.
 

 

 

 

Malattia o infortunio

 


Periodo di conservazione del posto: la durata complessiva del periodo di conservazione è di 12 mesi.
Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si cumulano le assenze per malattia nell’arco dei 18 mesi .
In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino a guarigione clinica, in caso di malattia professionale per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità di inabilità temporanea.
La conservazione del posto per malattia non spetta durante il periodo di prova.
 

 

 

Quota a carico del lavoratore

Per gli Impiegati il trattamento economico per malattia è completamente a carico del Datore di lavoro.

Per gli Operai, il Datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione dell’indennità erogata dall’INPS, fino a raggiungere l’aliquota della retribuzione netta sopra indicata.

 

 

Trattamento economico

Anni di servizio  - Durata dell’assenza   -   quota % retribuzi.

Operai                   dal 4° (*) al 180° gg. -      100%

                             Dal 181°  al 270° gg. -        34%

IMPIEGATI         Primi 6 mesi              -       100%

                             90 giorni successivi   -          34%

(*) Dal 1° giorno per malattia superiore ai 7 giorni.

In caso di assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale spetta il 100% fino a guarigione clinica.  

 

Congedo matrimoniale
 

Spetta ai lavoratori non in prova ed ha la durata di 15 giorni consecutivi .
Per gli Impiegati la relativa retribuzione è completamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai il datore di lavoro deve integrare l’assegno erogato dall’INPS , fino a concorrenza di 80 ore della normale retribuzione.

 

 

I contributi sociali sulla paga a carico del lavoratore

                                                                                                             Fondo pensioni     C.I.G.straord        Totale

Lavoratori di Aziende industriali con più di 15 Dipendenti                       8,89  %                          0,30%                      9,19 %

Lavoratori di Aziende industriali con meno di 15 Dipendenti                   8,89 %                             -                              8,89 %  

Lavoratori di Aziende Artigiane                                                                     8,89 %                            -                              8,89 %

Apprendisti                                                                                                        5,54 %                            -                               5,54 %

Trattamenti di Cassa Integrazione                                                                 5,54 %                            -                               5,54 %

ALLE SUDDETTE TRATTENUTE VA’ AGGIUNTA LA TRATTENUTA DELLO 0,9%

DELL’ADDIZIONALE IRPEF.  E  L'ADDIZIONALE COMUNALE dove questa è stata decisa