INFORMATIVA AI LAVORATORI SU TFR E FONDI PENSIONI
Cosa sono e come funzionano i Fondi di Previdenza Complementare Domande & Risposte
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Quali sono le scadenze che devo ricordare?
Che cosa e' un fondo pensione negoziale complementare?
Che cosa e' un fondo a "contribuzione definita"?
Che cosa significa fondo a capitalizzazione individuale?
Che cosa si intende per
prima occupazione?
Che cosa si intende per lavoratori iscritti dopo il 28.4.1993?
Nel caso di dimissioni o licenziamento?
Quando si perde il diritto di essere iscritto al Fondo pensione?
In cosa consiste la quota associativa?
Che cos'è la quota di iscrizione?
Che cosa è la posizione individuale?
Il lavoratore prossimo alla pensione che convenienza ha ad iscriversi?
Che differenza c'è tra un Fondo Pensione Aperto e un Fondo Pensione Chiuso?
Che cosa succede se sono già iscritto a una forma previdenziale complementare?
Se non mi iscrivo al Fondo Pensione Complementare Aziendale, ho diritto a
ricevere direttamente in busta paga il contributo destinato alla previdenza complementare?
Che cosa cambia se il mio t.f.r. viene trasferito al fondo di tesoreria inps?
Che pensione riceverò versando il t.f.r. a un fondo complementare?
Che cosa si intende per gestione in quote del patrimonio?
Quando mi verseranno la pensione integrativa?
Rende di più il t.f.r. o la previdenza integrativa?
Come funziona la tassazione sul t.f.r. e sulla Previdenza integrativa?
Che cosa è il Fondo di Garanzia?
Lo schema di come funziona il TFR
Modalità di adesione alla previdenza complementare: meccanismo del silenzio-assenso (volantone informativo realizzato da CGIL CISL UIL)
1 gennaio 2007
Comincia la piccola rivoluzione del sistema previdenziale italiano e quindi la costruzione del cosiddetto “secondo pilastro”. Dall’1 gennaio 2007 tutti i lavoratori dipendenti avranno infatti a disposizione sei mesi di tempo per decidere il destino del loro t.f.r. “maturando”. Dovranno cioè in questi sei mesi stabilire se aderire al fondo pensione di categoria (o ad altri fondi pensione) oppure se lasciare quanto maturerà del loro t.f.r. in azienda (destinandolo quindi all’Inps, nel caso di aziende con una forza lavoro pari o superiore ai cinquanta dipendenti) . La scelta di lasciare il TFR in azienda è comunque reversibile: ogni lavoratore potrà tornare sui suoi passi, in che misura e con quali modalità dovrà essere indicato da un apposito decreto.
30 giugno 2007
La “rivoluzione” entra nel vivo. A questo punto i lavoratori non avranno più tempo per pensare: entro il 30 giugno 2007 dovranno aver scelto la strada del loro t.f.r. “maturando” e dovranno aver già comunicato la loro decisione all’azienda. Se non avranno comunicato nulla, conterà il silenzio assenso, il TFR verrà trasferito ai fondi pensione categoriali pur non avendovi aderito e quindi senza il diritto alla quota a carico dell'azienda.
Che cosa e' un fondo pensione negoziale complementare?
E' un Fondo istituito mediante la contrattazione collettiva, con lo scopo esclusivo di garantire ai lavoratori associati una pensione complementare a quella erogata dal sistema pubblico (INPS).
Che cosa e' un fondo a "contribuzione definita"?
Un Fondo si dice a contribuzione definita quando viene stabilito l'ammontare dei contributi.
Mentre non è definito l'ammontare della prestazione che è subordinato ai risultati ottenuti dalla gestione finanziaria.
Che cosa significa fondo a capitalizzazione individuale?
Il lavoratore aderente versa in un "conto personale" la propria contribuzione stabilita contrattualmente.
Ad essa si aggiungono la contribuzione a carico dell'azienda, una quota prestabilita di T.F.R., e l'eventuale contributo volontario.
Alla fine verrà erogata una prestazione che è il risultato della somma dei versamenti e dei rendimenti conseguiti con la gestione.
Che cosa si intende per prima occupazione?
Per prima occupazione si intende il primo rapporto di lavoro in senso assoluto che abbia generato per l'iscritto una contribuzione previdenziale.
Che cosa si intende per lavoratori iscritti dopo il 28.4.1993?
Sono quei lavoratori che hanno avuto il primo rapporto di lavoro, cioè l'apertura della propria posizione previdenziale obbligatoria, successivamente alla data del 28.4.1993.
Nel caso di dimissioni o licenziamento?
Nel caso di dimissioni o licenziamento è possibile continuare ad essere associato al Fondo, senza però poter continuare a contribuire.
In tale periodo, comunque, il capitale presso il Fondo continua ad essere rivalutato secondo il rendimento del comparto a cui si è aderito.
Tale periodo rientra nel calcolo del periodo per la maturazione dei requisiti.
Il lavoratore può tuttavia riscattare la propria posizione o, nel caso, trasferirla presso un altro Fondo Pensione.
Se, invece, il lavoratore è collocato in mobilità, cessa il rapporto di lavoro e quindi cessa la contribuzione.
In questo caso, l'associato ha le seguenti possibilità:
· può riscattare l'intera posizione, ritirando il capitale maturato, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro;
· può restare iscritto e decidere in seguito di trasferire la posizione ad altro Fondo o riscattare l'intera posizione, incassando il capitale maturato.
Quando si perde il diritto di essere iscritto al Fondo pensione?
Nel caso di passaggio ad una azienda di un settore non riconducibile alla stessa fonte istitutiva.
In questi casi il lavoratore deve comunicare al Fondo la propria decisione in merito alla possibilità di trasferimento ad altro fondo (esente fiscalmente) o riscatto dell'intera posizione .
Il lavoratore pensionato continua ad essere associato al Fondo, così come continua ad essere associato il lavoratore dimissionario o che è stato licenziato ma che non ha trasferito al propria posizione o non ha riscattato.
In cosa consiste la quota associativa?
In una quota, direttamente prelevata dal contributo a carico del lavoratore e dell'azienda finalizzata a coprire i costi annui del Fondo.
Il suo ammontare è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Che cos'è la quota di iscrizione?
È una quota da versarsi solo all'atto dell'adesione.
Tale quota è stabilita, in prima istanza dalle Fonti istitutive e successivamente dagli organi sociali, concorre alla copertura dei costi amministrativi del Fondo ed è in parte a carico dell’azienda e in parte a carico del lavoratore.
Che cosa è la posizione individuale?
La posizione individuale altro non è che il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata (contributi del datore di lavoro e del lavoratore + t.f.r.) al Fondo e ai rendimenti realizzati, al netto delle spese.
NO.
L'obbligo del versamento dei contributi, stabiliti per la previdenza complementare, è assunto dalle imprese previdenza complementare, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono ai Fondi Pensione Complementari Aziendali.
Il lavoratore prossimo alla pensione che convenienza ha ad iscriversi?
Anche i lavoratori prossimi alla pensione hanno convenienza ad iscriversi ai fondi per almeno tre motivi:
1. ricevono il contributo dall'azienda, che in caso contrario non riceverebbero;
2. godono della deduzione fiscale sul versamento a loro carico.
Che differenza c'è tra un Fondo Pensione Aperto e un Fondo Pensione Chiuso?
Si parla di Fondo chiuso quando il Fondo è costituito per effetto di CCNL, di protocolli o accordi istitutivi tra lavoratori e imprese oppure per quanto riguarda i soci lavoratori, quando il Fondo è promosso da delibere delle Centrali Cooperative.
Il Fondo chiuso si rivolge quindi ad una platea di lavoratori ben definita, escludendo la partecipazione di altri soggetti.
Nel Fondo chiuso, le parti stabiliscono le contribuzioni a carico dei soggetti interessati (aziende e lavoratori) e fissano le norme che regoleranno la vita del Fondo. L'adesione resta volontaria e individuale, i lavoratori scelgono i propri amministratori attraverso il sistema elettivo del Fondo.
Il Fondo Pensione aperto, invece, è uno strumento promosso da banche, assicurazioni, S.I.M. e società di gestione di fondi comuni di investimento, che si rivolge (è aperto) a tutti e, in particolare, a coloro che non hanno la possibilità di aderire a un Fondo chiuso: commercianti, artigiani, liberi professionisti e lavoratori dipendenti.
Nel caso in cui vi siano modifiche del rapporto di lavoro (a seguito di part-time) il rapporto col Fondo Pensione Complementare Aziendale resta immutato, mentre cambia l'ammontare dei versamenti, che sono proporzionali alla retribuzione percepita.
Che cosa succede se sono già iscritto a una forma previdenziale complementare?
Se ho iniziato a lavorare con l’iscrizione all’inps prima del 29 aprile 1993 posso lasciare il t.f.r. residuo in azienda o versarlo tutto o in parte alla previdenza integrativa.
Se ho cominciato a lavorare dopo e già verso tutto il mio t.f.r. a un fondo, non devo fare nulla.
Che cosa cambia se il mio t.f.r. viene trasferito al fondo di tesoreria inps?
Nulla.
Se decido di lasciare il mio t.f.r. in azienda e la mia impresa ha più di 50 dipendenti, il flusso della ex liquidazione sarà trasferito a un Fondo di Tesoreria dell’inps. Per me, però, non cambia nulla: manterrò gli stessi rendimenti e le condizioni per un eventuale anticipo (acquisto prima casa e spese mediche). E sarà sempre il mio datore di lavoro a restituirmi il t.f.r.
Che pensione riceverò versando il t.f.r. a un fondo complementare?
L’assegno dipende da quanto ho versato e dal rendimento degli investimenti nel corso degli anni. Per mettere assieme una pensione integrativa degna di questo nome bisogna investire parecchio. Diverse stime valutano necessario un’investimento pari ad almeno il 10% del reddito percepito.
Che cosa si intende per gestione in quote del patrimonio?
Ai fini di favorire la trasparenza dei rapporti del fondo pensione con gli iscritti, il patrimonio, in coerenza alle disposizioni della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), viene suddiviso in quote con valore unitario.
Quando mi verseranno la pensione integrativa?
Le prestazioni pensionistiche finali, sotto forma di rendita o di capitale (il capitale non può superare il 50% di quanto maturato e purché la parte restante sia sufficiente a garantire una pensione pari a quella sociale, circa 300 euro al mese) scattano al momento in cui ho acquisito i diritti per la pensione di vecchiaia o di anzianità e dopo un minimo di cinque anni di iscrizione al fondo. Dopo due anni di permanenza in un fondo posso passare a un’altra forma di previdenza complementare trasferendo quanto maturato
Rende di più il t.f.r. o la previdenza integrativa?
In realtà è una domanda a cui è impossibile rispondere. Il t.f.r. si sa quanto rende, perché la sua rivalutazione è fissata per legge. Il rendimento di fondi è legato invece all’andamento dei tassi e dei mercati azionari. Il t.f.r. rende l’1,5% all’anno più i tre quarti dell’aumento dell’inflazione annua stabilita dall’ISTAT. Per fondi, invece, non si può sapere in origine quanto renderanno e molto dipende anche dalle linee d’investimento scelte azioni o titoli di stato.
Sì. Per spese sanitarie personali, del coniuge o dei figli in qualsiasi momento e fino al 75%. Decorsi otto anni di iscrizione, posso anche chiedere un anticipo per l’acquisto della prima casa e, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.
Come funziona la tassazione sul t.f.r. e sulla Previdenza integrativa?
Sul reddito imponibile delle prestazioni previdenziali complementari viene operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%. Questo prelievo è ridotto di 0,30 punti percentuali per ogni anno d’iscrizione al fondo che supera il quindicesimo e può arrivare fino a un massimo di sei punti. Quindi, se ho versato al fondo per 35 anni, la mia prestazione integrativa sarà tassata al 9%. Il t.f.r., invece, è soggetto alla cosiddetta "tassazione separata" con un’aliquota media che cresce con la crescita del reddito. In termini di fisco, quindi, il regime è più favorevole alla previdenza complementare rispetto al trattamento di fine rapporto.
In più posso dedurre i contributi versati al fondi pensione con un tetto annuo comunque massimo di 5.164 euro
Che cosa è il Fondo di Garanzia?
La prima garanzia dei fondi pensione viene dalla trasparenza del loro governo. Un fondo non può fallire e comunque verrà costituito un “fondo di garanzia”, che si affiancherà a quello già previsto per le imprese. Tutti gli strumenti di previdenza integrativa hanno la struttura di patrimonio separato: un eventuale fallimento dell'azienda o del gestore a cui sono affidate le risorse non può avere su di loro alcuna ripercussione. Discorso diverso è quello del rischio finanziario, dato che il t.f.r. verrà investito in azioni e obbligazioni. Il t.f.r. che verrà dal silenzio- assenso, cioè quello di chi non sceglie, andrà a linee d'investimento che garantiscano la restituzione delle somme versate e
siano idonee ad offrire con elevata probabilità rendimenti pari o superiori a quelli del t.f.r. in un arco pluriennale.