Congedi Parentali
legge n°53 dell' 8 Marzo 2000
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione
MATERNITÀ E PATERNITÀ
per la madre lavoratrice |
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per il padre lavoratore |
Astensione obbligatoria.
Viene confermata la durata
complessiva prevista di 5 mesi; é però introdotta la facoltà per la
lavoratrice di lavorare fino al mese precedente la data presunta di parto e
prolungare il periodo di astensione obbligatoria nei 4 mesi successivi la
data effettiva di parto. Si tratta di una libera scelta di cui la lavoratrice potrà fruire a condizione che sia il ginecologo del servizio pubblico e il medico competente dell'azienda certifichino che tale decisione non compromette la salute della madre e del nascituro. |
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Astensione obbligatoria: Il padre lavoratore ha diritto all'astensione obbligatoria, per i tre mesi successivi al parto, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero nel caso di abbandono da parte della stessa o di affidamento del bambino al solo padre. Il padre avrà diritto a percepire l'indennità di maternità pari all'80% della retribuzione per il periodo di obbligatoria.
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Parto prematuro: in questi casi è previsto che i giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima del parto verranno aggiunti al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto per garantire alla lavoratrice complessivamente la fruizione dei 5 mesi complessivi. |
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Astensione facoltativa: La madre lavoratrice, trascorso
il periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento di 8 anni di età
del bambino, ha diritto alla astensione facoltativa per un periodo - continuativo
o frazionato - non superiore complessivamente a 6 mesi. Con la nuova legge il
diritto potrà essere esercitato anche congiuntamente al padre purché,
complessivamente, i genitori non superino i 10 mesi di astensione facoltativa
dal lavoro (salvo quanto previsto di seguito per il padre lavoratore). In
presenza di un solo genitore lo stesso può beneficiare dei 10 mesi di
astensione facoltativa, sempre entro gli 8 anni di vita del bambino.
Lavoratrici autonome: viene esteso alle lavoratrici autonome il diritto all’astensione facoltativa per un massimo di 3 mesi, da godere entro il primo anno di vita del bambino. Ciò vale per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2000. |
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Astensione facoltativa: anche il padre lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo - continuativo o frazionato - non superiore a 6 mesi, nei primi 8 anni di vita del bambino. Se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi, il limite di 6 mesi viene innalzato a 7 mesi ed il limite massimo complessivo che congiuntamente i genitori non possono superare viene elevato a 11 mesi.
Il padre lavoratore ha diritto all'astensione facoltativa
anche quando la madre non ne ha diritto, per esempio perché è disoccupata. In presenza di un solo genitore lo stesso può beneficiare dei 10 mesi di astensione facoltativa, sempre entro gli 8 anni di vita del bambino.
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Riposi giornalieri: In caso di parto plurimo i periodi di riposo per allattamento previsti per la madre lavoratrice sono raddoppiati. Ricordiamo che tali permessi erano previsti in: due ore in caso di orario pari o superiore alle 6 ore e 1 ora nel caso di orario inferiore. Le ulteriori 2 ore (o 1 ora in caso di prestazione lavorativa inferiore alle sei ore) possono essere richieste anche dal padre lavoratore dipendente (cioè, le 4 o le 2 ore possono essere divise tra i 2 genitori). |
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Riposi giornalieri: I periodi di riposo giornalieri per allattamento riconosciuti alla madre lavoratrice sono riconosciuti anche al padre nei casi in cui: a) il figlio sia affidato al solo padre; b) la madre lavoratrice non se ne avvalga; c) la madre non sia lavoratrice dipendente.
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Permessi non retribuiti per malattia del bambino: entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino fino ai 3 anni di età (già previsto prima); il diritto viene esteso anche per le malattie del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Qualora la malattia del bambino dia luogo a ricovero ospedaliero si interrompe il decorso delle ferie in godimento del genitore. |
Trattamento economico
dovuto alle lavoratrici ed ai lavoratori per i periodi di astensione
facoltativa
fino al terzo anno di vita del bambino, una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;
dal terzo anno compiuto all’ottavo anno di vita del bambino, una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per l'anno 2006, quindi, deve essere inferiore a € 13.896,35).
E' disposta la copertura
previdenziale figurativa intera fino al terzo anno di vita del bambino e,
successivamente al terzo anno, in misura ridotta, per l'astensione facoltativa
e per i periodo di assenza per malattia del bambino.
Viene altresì riconosciuta la
copertura previdenziale figurativa intera per i riposi giornalieri per
allattamento.
Tutela del rapporto di
lavoro e della professionalità delle
lavoratrici e dei
lavoratori
E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza.
E' nullo il licenziamento della lavoratrice e del lavoratore oltre che sino al compimento di un anno di età del bambino (tranne il caso di completa cessazione dell'attività aziendale o di licenziamento per giusta causa), anche successivamente al compimento dell'anno di età, se causato dalla domanda o dalla fruizione dei congedi di maternità/paternità.
Nei casi di astensione dal lavoro la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo espressa rinuncia, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati; devono inoltre essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
ALTRI CONGEDI
Congedi per cause particolari
Diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado, o del convivente
con convivenza risultante da certificazione anagrafica.
Legge 104
del 1992
Possibilità di richiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia,
un periodo di congedo continuativo o
frazionato, non superiore ai 2 anni, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza
possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo è
retribuito per i genitori di figli gravemente handicappati e non retribuito per
i famigliari di invalidi riconosciuti portatori di handicap.
Diritto di richiedere per chi ha
un familiare invalido un
periodo di tre giorni al mese oppure sei mezze giornate.
Congedi per la formazione
Possibilità di usufruire di congedi non retribuiti per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi nell’intera vita lavorativa. Può essere richiesto da lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso la stessa azienda, pubblica o privata, ed è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante tale periodo vi è il diritto alla conservazione del posto ed è data facoltà di renderli pensionabili o con il riscatto o con il versamento volontario dei contributi.
E’ istituito il diritto a proseguire un percorso di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali attraverso corsi predisposti dallo Stato, dalle regioni o dagli Enti locali.
E' nullo il licenziamento della lavoratrice e del lavoratore se causato dalla domanda o dalla fruizione dei congedi sia per eventi o cause particolari che per la formazione.
ALTRE
AGEVOLAZIONI DI RILIEVO
Sono previsti contributi a favore delle aziende, soprattutto di quelle
fino a 50 dipendenti, che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni
positive in favore della flessibilità degli orari e dell’organizzazione del
lavoro (part-time, telelavoro, orario flessibile, ecc..), che vedono coinvolti
lavoratrici madri o padri lavoratori (anche di minori adottati o in affido) di
bambini di età inferiore agli 8 anni (
E' disposto che
i contratti collettivi di lavoro possano introdurre condizioni di miglior
favore rispetto a quanto previsto dalla legge.
E' introdotta la possibilità di richiedere
l’anticipazione del TFR per far fronte alle spese durante l’astensione
facoltativa o durante i congedi per la formazione.
E' disposta la completa parificazione dei
diritti dei genitori naturali, adottivi e affidatari.
PROGETTO
COMUNALE
PROGETTO “PART – TIME” PER MAMMA E PAPA’
Cosa è
Il progetto intende favorire, attraverso un contributo una programmazione familiare che coinvolga sia le madri che i padri e che permetta una suddivisione oraria del lavoro di entrambi, dopo la nascita di un figlio (secondo la particolare situazione lavorativa).
L’incentivo varia da
Anche i datori di lavoro che si impegnano a trovare soluzioni organizzative per favorire la riduzione dell’impegno orario dei genitori-lavoratori ricevono un incentivo in rapporto alla riduzione concessa.
Le domande si accettano tutto l’anno e possono essere presentate fino ai primi 3 anni di vita del bambino. Il contributo erogato agli aventi diritto è proporzionato alla durata del part-time e concesso in una unica soluzione anticipata.
A chi è destinato
A tutte le famiglie, residenti a Forlì, in cui entrambi i genitori sono occupati, e che hanno risorse economiche documentate (calcolo ISEE), non superiori ai limiti fissati per legge.
Cosa serve
Occorre
presentare apposito modulo, predisposto dal Centro Famiglie, a cui allegare la
dichiarazione sostitutiva della situazione economica (ISEE), rilasciata dai CAF
e l’autorizzazione del datore di lavoro.
Alle sedi CGIL
presenti in tutti i Comuni del Territorio Forlivese
CGIL - FORLI’