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INDENNITÀ
DI DISOCCUPAZIONE:
MINIASPI
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CHE COS'È É una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA sempre: - tessera sanitaria- una busta paga del lavoro appena terminato - IBAN (codice bancario di 27 cifre, inizia con IT) intestato al richiedente - data di matrimonio/separazione/divorzio Per la DISOCCUPAZIONE (ASPI /miniASPI) servono anche: - solo se badanti modello DS 22 LD- contratto di assunzione (se in possesso)- lettera di licenziamento (se in possesso)
dall'1/12/2013 NON E' PIU' NECESSARIA LA SCHEDA DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO RILASCIATA DAL CENTRO PER L'IMPIEGO
A CHI SPETTA Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi: gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni; i lavoratori a tempo determinato della scuola.
A CHI NON SPETTA Non sono destinatari della indennità di disoccupazione Mini-ASpI: i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
QUANDO SPETTA Spetta in presenza dei seguenti requisiti: Stato di disoccupazione involontario. L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92); a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
REQUISITO CONTRIBUTIVO Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (per gli apprendisti necessità di 13 settimane contributive nel 2013).
i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed per i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero, in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo; cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE L’indennità di disoccupazione Mini-ASpI spetta:
COSA SPETTA Spetta un’indennità mensile. Viene corrisposta per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi
precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
QUANTO SPETTA La misura della prestazione è pari: al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale; mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro. NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
DECADENZA DALL’INDENNITÀ Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi: Perdita dello stato di disoccupazione; Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni; Inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS; Pensionamento di vecchiaia o anticipato; Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità; Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione; Mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI. Il servizio è su appuntamento presso la Camera del Lavoro dove siamo? clicca qui
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