STATUTO “ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA”
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1. E' costituita con sede legale a Forlì, presso l’Istituto Storico della Resistenza, l'associazione culturale denominata ”Associazione Luciano Lama”.
Art. 2
Durata e finalità
1. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
2. L'associazione opera allo scopo di:
- promuovere studi storici, ricerche e convegni sull’opera di Luciano Lama, sulla storia della CGIL, sull’evoluzione della cultura politica ed economica e sull’integrazione economica e sociale europea, al fine di accrescerne e divulgarne la conoscenza;
- raccogliere materiale per la ricostruzione di biografie ed esperienze di dirigenti e militanti delle organizzazioni sindacali;
- costituire l’archivio dei materiali raccolti o prodotti attraverso l’attività di ricerca, rendendolo accessibile a studiosi, studenti, istituti storici e culturali e a chiunque abbia interesse;
- promuovere rapporti con fondazioni, associazioni, enti istituzionali e culturali italiani ed europei nonché col sistema universitario nazionale e internazionale;
- promuovere pubblicazioni allo scopo di diffondere ricerche, atti di convegni e seminari ed ogni altro lavoro che risulti utile allo svolgimento della propria attività;
- sviluppare o affidare a terzi specifiche ricerche sui temi connessi alle proprie finalità
3. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Per le manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata da persone non associate all’associazione medesima. Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
4. Non è consentita la ripartizione dei proventi fra gli associati in forma diretta o indiretta.
Art. 3
Soci
1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell’Associazione le persone fisiche nonché gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto. I soci si distinguono in:
a) soci fondatori
b) soci sostenitori
c) soci ordinari
d) soci onorari
Sono soci fondatori i soggetti che hanno preso parte alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono al funzionamento dell’Associazione attraverso la sottoscrizione di un quota sociale minima, determinata annualmente dall’Assemblea.
Sono soci ordinari quanti manifestino interesse per le attività dell’Associazione e facciano domanda di adesione.
Sono soci onorari le persone fisiche che verranno individuate dall’Assemblea, sia in fase costitutiva che successivamente.
Art. 4
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; il mancato accoglimento delle domande deve essere motivato.
3. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
6. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa annuale;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 5
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri; in particolare i soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea;
c) ad accedere alle cariche associative.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 6
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
Art. 7
Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio Direttivo nella definizione del programma generale annuale delle attività dell’Associazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico sono eletti per 5 anni e sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell’Associazione, dal Vice Presidente o da un delegato.
Art. 8
Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci. In relazione alla particolare natura dell’associazione, il diritto di voto è riservato ai soci fondatori.
2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per la deliberazione sul Rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o ne facciano richiesta almeno 2 soci fondatori.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, mediante affissione presso la sede sociale, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica.
4. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci fondatori.
5. Ciascun socio fondatore non può essere portatore di più di due deleghe.
6. All’assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti;
- programmare le attività;
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- approvare le modifiche statutarie;
- stabilire l'ammontare delle quote associative;
- deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
Art. 9
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, nominati dall’Assemblea fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Nel caso venga a mancare un componente, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando un altro associato, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla successiva assemblea.
3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere. Il Segretario e il Tesoriere possono essere scelti anche tra persone diverse dai Soci.
4. Al Consiglio direttivo spetta di:
a) fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa:
d) predisporre il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/6 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, almeno 7 giorni prima della data fissata, oppure mediante affissione presso la sede sociale, a mezzo telefax o mezzo posta elettronica e devono contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Presidente
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano del Consiglio.
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11
Segretario
1. Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi dell’Associazione;
- svolgere eventuali altre attività a lui delegate dal Consiglio direttivo.
Art. 12
Tesoriere
1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- tenere i registri e la contabilità dell’Associazione e conservare la documentazione relativa;
- gestire le entrate e le uscite, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- riscuotere le quote associative;
- svolgere eventuali altre attività a lui delegate dal Consiglio direttivo.
Art. 13
Revisore dei conti
1. Il revisore dei conti viene eletto dall’Assemblea per cinque anni ed è rieleggibile. Egli esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il revisore dei conti riferisce annualmente all'assemblea con relazione al rendiconto economico e finanziario.
Art. 14
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate.
Art. 15
Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.
2. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, dovrà essere devoluto ad altre associazioni, fondazioni ed istituzioni culturali.
Art. 16
Rendiconto economico e finanziario
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile o, in caso di particolare necessità, entro il mese di Giugno.
3. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 17
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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